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Titolare effettivo – Pratica in Camera di commercio

titolare effettivo DIRE

Titolare effettivo – Pratica scadenza 11 dicembre per i già iscritti

ATTUALMENTE è STATO SOSPESO.
Definizione, normativa e soggetti obbligati.

Cerchi informazioni sulla pratica da fare entro l’11 dicembre 2023 sul TITOLARE EFFETTIVO in Camera di Commercio? Sei nel posto giusto. Partiamo con ordine.

Con il termine “titolare effettivo” si identificano le persone fisiche o giuridiche che, in ultima istanza, detengono il controllo o sono i possessori di una entità giuridica o ne risultano i reali beneficiari; pertanto i titolari effettivi di una società sono le persone fisiche che detengono la proprietà diretta (almeno il 25% dei voti in assemblea) o indiretta (se la proprietà è detenuta da una società controllata, fiduciaria o per interposta persona), in assenza di queste condizioni si guarda la presenta di un soggetto che detiene un controllo dominante in assemblea o l’esistenza di particolari vincoli contrattuali.

La normativa in materia ha come base il decreto legislativo 231 del 2007, a sua volta attuazione delle direttive dell’Unione Europea n. 60 del 2005 e n. 70 del 2006, ed è stata creata al fine di prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità che soventemente utilizza società solo come mera copertura.

Negli ultimi anni però la normazione in materia da parte dello Stato si è intensificata, al fine di attuare le disposizioni contenute nelle cosiddette “direttive antiriciclaggio”, cioè le nn. 849 del 2015 e 843 del 2018, con l’emanazione del decreto ministeriale del MEF n. 55 del 2022 che ha istituto il registro dei titolari effettivi.

Ai sensi di tale decreto sono obbligate a comunicare la titolarità effettiva le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica e gli istituti giuridici affini ai trust.

La normativa non prevede alcuna comunicazione per le imprese individuali, le società di presone e le associazioni non riconosciute.

 


 

Come comunicare la titolarità effettiva

La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso l’applicativo DIRE, non è soggetta a bollo ma a diritti di segreteria di 30 euro e tutte le imprese interessate da tale normativa e con costituzione antecedente il 10 ottobre 2023 hanno 60 giorni di tempo per comunicare la titolarità effettiva. La comunicazione non può essere firmata dal professionista incaricato come le altre pratiche, bensì da specifici soggetti quali:

a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società̀ (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

 

 

Le imprese costituitesi dopo il 10 ottobre 2023 sono obbligate a comunicare il titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Il mancato o tardivo adempimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dai 103 ai 1032 euro, il ritardo entro 30 giorni riduce la sanzione ad un terzo, ai sensi dell’articolo 2630 c.c.

Ovviamente non è possibile fare un articolo completo di tutte le varie casistiche, però QUI trovate aiuto dal sito del registro delle imprese mentre QUI-> GUIDA AL TITOLARE EFFETTIVO UNIONCAMERE potrete trovare la guida della Camera di Commercio che potrà guidarvi passo passo qualora decidiate di procedere in autonomia.

Esempi sul titolare effettivo.

Esempio 1: Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)

Supponiamo che esista una società di nome “ALFA S.r.l.”, che si occupa di consulenza finanziaria. Il socio di maggioranza è Giorgio Alfa, che possiede il 55% del capitale sociale. Nel contesto dell’identificazione del soggetto detenente il controllo della società, Giorgio Alfa sarà considerato il titolare effettivo di “VenFin S.r.l.” poiché detiene una percentuale di quote da poterlo considerare tale.

Esempio 2: Società per Azioni (S.p.A.)

Consideriamo una società a responsabilità limitata chiamata “LF Calcestruzzi S.p.a.”, che opera nel settore dell’edilizia. La società ha quattro soci: Abramo Foa, Felice Levi, Flaminio Levi e Matilde Levi detentori rispettivamente del 26%, 24%, 25% e 25% delle quote. In questo caso, per l’identificazione del titolare effettivo, si considererà tale solo Abramo Foa, seguendo il criterio proprietario. Se però tra i soci di cognome Levi fosse in essere un patto parasociale, solo questi ultimi sarebbero da considerarsi titolari effettivi (indirettamente)

Per informazioni o per far svolgere la pratica a noi, scrivete a info@matteoruzzante.it

 

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