COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI
Vuoi saperne di più sulla tassazione dei compensi sportivi dilettantistici in Italia? Allora sei nel posto giusto.
Innanzitutto devi sapere che i soggetti che esercitano un’attività sportiva di natura non professionale lo fanno generalmente utilizzando lo strumento dell’associazionismo, costituendo le cd. “A.S.D.” acronimo di associazione sportiva dilettantistica.
La finalità di dette associazioni, dev’essere unicamente quella di garantire a tutti i propri associati l’esercizio dell’attività sportiva prevista dallo Statuto senza che vi siano finalità lucrative. Tuttavia, proprio per garantire lo svolgimento dell’attività, è possibile che la ASD si avvalga di collaboratori ai quali può essere riconosciuto un compenso. (Si pensi ad esempio all’insegnante di tennis non professionista, oppure ad un addetto alla segreteria amministrativa dell’associazione),
REGIME DEI COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI
I compensi sportivi dilettantistici erogati ai collaboratori sportivi sono soggetti ad un particolare regime fiscale che può essere così sintetizzato:
- da 0 a 10.000,00 Euro i compensi non concorrono alla formazione di imponibile fiscale IRPEF. Non sono quindi soggetti ad alcuna tassazione e non dev’essere presentata la dichiarazione dei redditi;
- da 10.001,00 a 30.658,28 Euro i compensi vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta IRPEF pari al 23% più le relative addizionali regionali e comunali, la ritenuta è a titolo di imposta e di conseguenza i redditi non devono essere dichiarati poiché il contribuente ha già assolto con la ritenuta la propria obbligazione tributaria;
- per i compensi eccedenti i 30.658,28 Euro è applicata una ritenuta a titolo di acconto IRPEF del 23% più le relative addizionali regionali e comunali: in quest’ultimo caso sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi e versare l’eventuale saldo di imposta sulla base delle aliquote IRPEF ordinarie.
RITENUTE E CERTIFICAZIONE UNICA
In sede di dichiarazione saranno prese in considerazione sia i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta che quelli assoggettati a titolo d’acconto. I primi concorreranno solo per la definizione dello scaglione IRPEF applicabile.
I soggetti che erogano compensi sportivi devono emettere la Certificazione Unica con la quale certificano il compenso e questo qualunque sia l’importo, anche se sotto la soglia di 10.000,00 Euro.
È importante sapere che nel caso di compenso sportivo, un soggetto può essere considerato fiscalmente a carico fino a decorrenza dell’importo di 30.658,28 Euro. Fino a questa cifra, infatti, i compensi sportivi non rientrano nel calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico o meno.
I compensi sportivi non sono assoggettati ad alcun obbligo di natura previdenziale.
ARTICOLO SCRITTO IN COLLABORAZIONE CON FISCOIMPRESA.NET DI CUI FACCIO PARTE CON GIUSEPPE MESITI
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