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BONUS 110% COME FUNZIONA?

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IN PILLOLE

Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, il decreto RILANCIO (D.L. 34/2020 convertito con modificazione della legge n. 77/2020) ha incrementato il bonus detrazione al 110%. Queste nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% al 85% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e a quelle di riqualificazione energetica degli edifici (C.D. Sismabonus ed Ecobonus).

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE CREDITO

Un’altra importante novità è la possibilità di optare, invece della detrazione diretta, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi oppure in alternativa per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Questa possibilità non riguarda solo gli interventi che possono usufruire del super bonus del 110% ma anche gli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis art. a), b e h) )
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ( cd. Bonus facciate di cui parlo qui)
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (previsti da art. 16-ter del D.L. 63/2013)

Il decreto divide gli interventi in due categorie principali, gli interventi trainanti e quelli trainati. Gli interventi trainanti da soli rientrano nel super bonus del 110%, quelli trainati invece riescono ad ottenere la detrazione del 110 solo se ci sono interventi trainanti eseguiti congiuntamente.

Vediamo quali sono gli interventi che anche da soli scontano il Superbonus 110% e quali sono quelli trainanti.

PER QUALI INTERVENTI SCONTO O CESSIONE?

La guida dell’Agenzia delle Entrate (scaricabile a fine articolo) riporta i seguenti interventi come spettabili di sconto in fattura o cessione credito:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR (16 bis comma 1, lett. a) e b) );
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici, per i quali spetta il bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus, ovviamente;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

É chiaro che se si chiede lo sconto in fattura, questo sarà pari al costo dei lavori eseguiti (100% e non 110%) mentre se si cede, alle banche ad esempio, si otterrà un 102% o un 103% (dipende a chi lo andrete a cedere).

 


INTERVENTI TRAINANTI bonus 110%

Ci sono 3 tipologie di interventi che da soli rientrano nella detrazione del 110% in 5 anni (sconto in fattura o cessione credito) e li riepilogo molto velocemente qui sotto:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate […];
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • interventi antisismici. 

Ovviamente ci sono tantissime sfaccettature per ogni tipologia di intervento e per questo eviterò di metterle qui (trovate tutto più approfondito nella guida che potete scaricare a fine articolo).

INTERVENTI TRAINATI

Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti elencati sopra:

  • lavori di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici indicati nell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), e d), del Dpr n. 412/1993;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

IMPORTANTE: il Superbonus NON spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli)

 


CHI PUÓ USUFRUIRe del bonus 110%?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni
  • le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi stesse finalità sociali (il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi su immobili posseduti dalle stesse e assegnate in godimento ai soci
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

LA MISURA DELLA DETRAZIONE: IL SUPERBONUS 110%

La detrazione, come già detto, è riconosciuta nella misura del 110% e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Se gli interventi sono eseguiti su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che però devono essere funzionalmente indipendente e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

ATTENZIONE: per poter ottenere la detrazione, l’edificio plurifamiliare deve essere costituito in condominio e gli appartamenti dovrebbero appartenere a proprietari diversi e non ad uno solo. (ai link che seguono trovate una risposta dell’Agenzie delle Entrate relativa ai proprietari di più appartamenti in contesti non condominiali -> RISPOSTA n.329 | Circolare n. 24/E del 08/08/2020)

Non importa la data di avvio degli interventi ma per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento alla data del pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali invece vale il principio di competenza e quindi occorre far riferimento alla data di ultimazione della prestazione.

L’AGEVOLAZIONE OVVIAMENTE É AMMESSA ENTRO IL LIMITE CHE TROVA CAPIENZA NELL’IMPOSTA ANNUA DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. LA QUOTA ANNUALE DELLA DETRAZIONE CHE NON TROVA CAPIENZA NON PUÓ ESSERE RIPORTATA NEI PERIODI SUCCESSIVI E NON PUÓ ESSERE CHIESTA A RIMBORSO.

PARTICOLARITÀ DEL BONUS 110%

Un aspetto molto importante degli interventi di efficientamento energetico è questo: al fine dell’applicazione del Superbonus, gli interventi trainanti e quelli trainati svolti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (isolamento termico superfici opache o sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti) DEVONO ASSICURARE, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE. Se non è possibile il miglioramento di due classi energetiche, devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

ASSEVERAZIONE DEI TECNICI

Trattandosi di una normativa di particolare favore, oltre a determinati adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni (mi viene in mente il bonifico parlante per le ristrutturazioni, la certificazione dell’ENEA ecc…), ai fini dell’esercizio dell’opzione di sconto o cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche l’asseverazione tecnica da parte di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

I tecnici devono certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fine delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute.

Ai fini della detrazione del superbonus è necessaria comunque l’attestazione della congruità delle spese sostenute, indipendentemente dall’esercizio dello sconto in fattura o della cessione della detrazione.

VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, il cliente-contribuente deve anche acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Questo visto di conformità può essere rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, pertanto Dottori Commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, nonché dai CAF.

I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nei confronti di coloro che esercitano l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per i controlli sono previsti i poteri contenuti negli arti. 31 e seguenti del Dpr. n. 600/1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuali utilizzo in modo irregolare o in misura superiore rispetto al credito di imposta ricevuto.

Se in seguito alla fase di accertamento risulti accertata la mancata sussistenza dei requisiti per la detrazione di imposta, anche parzialmente, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi.

 


 

Ovviamente le cose di cui poter discutere su questo Superbonus 110% sono numerosissime però potrete trovare tutto all’interno della guida operativa dell’Agenzia delle entrate e scaricabile da qui sotto.

Scarica da qui la Guida super bonus 110% Agenzia Entrate

SE HAI DOMANDE O APPROFONDIMENTI DA FARE NON ESITARE A CONTATTARMI. IO E LO STUDIO IN CUI LAVORO POSSIAMO AIUTARTI CON LA TUA PRATICA.

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