CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Da oggi 11 giugno 2020 è disponibile la guida al contributo a fondo perduto dell’Agenzia delle entrate e potete scaricarla direttamente cliccando sul link in fondo alla pagina.
Di cosa si tratta? Come si calcola?
Per sostenere una gran parte dei soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus (COVID-19) se siete titolari di partita IVA ed esercitate attività di impresa, di lavoro autonomo o siete titolari di reddito agrario vi viene concesso un contributo a fondo perduto erogato direttamente sul vostro IBAN.
REQUISITI
Il primo fondamentale requisito è quello dei ricavi (art. 85 c.1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c.1. del TUIR) dell’anno 2019 che non devono essere superiori a 5.000.000(cinque milioni) €. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d’affari 2019.
Il secondo requisito invece è almeno uno tra i seguenti (dal vademecum dell’Agenzia delle Entrate):
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
CALCOLO
Se possedete quindi i requisiti per la richiesta del contributo, il calcolo è molto semplice.
Il contributo che vi spetta è pari ad una percentuale sulla perdita sostenuta e per ottenere il valore del contributo occorre moltiplicare la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e quelli di aprile 2020 per:
- il 20% se ricavi/compensi 2019 sono stati inferiori o uguali a € 400.000,00;
- il 15% se ricavi/compensi 2019 sono stati inferiori o uguali a € 1.000.000,00;
- il 10% se ricavi/compensi 2019 sono stati inferiori o uguali a € 5.000.000,00.
Come abbiamo detto prima, se il fatturato supera i 5 milioni di euro la società è esclusa dal contributo.
In fondo alla pagina trovate scaricabile un file in excel con il calcolo (basta inserire fatturato aprile 2019, fatturato aprile 2020 e ricavi totali 2019 – basta un valore indicativo)
COME FARE?
Per accedere al contributo si può presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate da lunedì 15 giugno ed entro e non oltre il 24 Agosto ( data da vademecum Agenzia Entrate, mentre secondo il calcolo dei 60 giorni dovrebbe essere il 13 agosto). Se lo fate attraverso un intermediario è sufficiente che questo abbia accesso al vostro cassetto telematico. In ogni caso è davvero molto semplice, è tutto scritto in fondo alla guida dell’Agenzia delle Entrate.
IMPORTO MINIMO del contributo a fondo perduto
Il contributo è comunque riconosciuto con un importo di € 1.000 per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) ed € 2.000 per gli altri soggetti.
CHI NON E’ AMMESSO AL CONTRIBUTO?
Il contributo a fondo perduto NON spetta nei seguenti casi:
• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• quelli che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir Contributo a fondo perduto
• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
• soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
ATTENZIONE ai controlli
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizione in materia di accertamento (art. 31 e segg. del DPR 600/73) quindi mi raccomando fate attenzione ai valori che inserite in istanza.
Nel caso di indebita percezione del contributo (legittimo sbagliare), potete restituirlo spontaneamente tramite F24 versando interessi e relative sanzioni (i codici F24 verranno forniti prossimamente) mentre se il contributo è in tutto o in parte NON spettante si applicano delle sanzioni o anche la pena della reclusione.
PARTICOLARITA’
Il contributo a fondo perduto è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Trovate qualche casistica particolare sia nella guida dell’Agenzia delle Entrate sia nel Vademecum oppure potete contattarmi direttamente dal form per chiedermi informazioni.
UTILITA’
Clicca qui per scaricare la guida dell’Agenzia dell’Entrate.
Scarica qui il Calcolo Excel Contributo Fondo perduto