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Sospensione rate mutuo prima casa

SOSPENSIONE RATE MUTUo PRIMA CASA

E’ arrivato purtroppo ( o per fortuna) il momento di parlare della possibilità di sospendere le rate di un eventuale mutuo in seguito a temporanee difficoltà dovute al coronavirus.  Chi ha un mutuo da rimborsare e a causa emergenza coronavirus si è visto ridurre l’orario di lavoro o ha dovuto sospenderlo per almeno 30 giorni potrà, in determinate condizioni, chiedere l’interruzione momentanea delle rate fino a 18 mesi.

La possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa esisteva già e prevedeva sempre la possibilità in caso di temporanea difficoltà la sospensione delle rate. L’emergenza coronavirus ha portato ad estendere questa possibilità ad un ampio di numero di soggetti e il governo lo ha riportato all’art. 26 del DL 9 /2020 del 2 marzo scorso.

Art. 26

Estensione del fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa

1. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

Quali sono le condizioni per poterlo richiedere?

Il mutuo e il richiedente la sospensione devono rispettare alcuni tra i seguenti criteri:

  • deve essere passato più di un anno dalla stipula del contratto di mutuo;
  • il capitale residuo non può essere superiore a 250.000 €;
  • il mutuo deve essere stato acceso per l’abitazione principale e non deve essere un immobile di lusso;
  • l’idee di chi lo richiede non può essere superiore a 30.000€;
  • sospensione dal lavoro per 30 giorni o più.

I requisiti necessari completi per avvalersi della sospensione delle rate del mutuo li trovate qui (DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37, Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00079) (GU Serie Generale n.86 del 12-04-2013)

richiesta di sospensione

Per richiedere la sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi è necessario quindi compilare un modulo (vi lascio il link a fine articolo) e consegnarlo direttamente in banca. Mi raccomando di non far trascorrere più di 90 giorni dalla scadenza del pagamento dell’ultima rata perchè la sospensione non verrà accettata.

Insieme al modulo compilato occorre fare avere alla banca tutti i documenti che provino il rispetto dei criteri sopraelencati.

ATTENZIONE: la sospensione vale per la quota capitale e gli interessi derivanti dallo spread mentre vi vengono sospesi ( perchè pagati dal FONDO DI SOLITARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA) la quota interessi del mutuo (Euribor o IRS).

Potete trovare ulteriori informazioni visitando il sito Consap (CONCESSIONARIO SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI) cliccando qui  e scaricando il modulo comparabile da presentare alla banca cliccando qui

 


 

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