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Bonus Facciate 2020

BONUS FACCIATE 2020

E’ da poco uscita la guida dell’Agenzia delle entrate relativa al “Bonus Facciate”. Questo nuovo sconto fiscale viene concesso nel 2020 a chi decide di sistemare e abbellire la facciata (ma non solo) del proprio immobile.

Bonus-Facciate

Come riporta la guida, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta (Irpef ma anche IRES) quando si eseguono degli interventi per il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici già esistenti.

Gli interventi possono riguardare anche immobili strumentali, collocati nelle zone A o B del territorio (non rientrano nelle spese detraibili i lavori eseguiti su edifici nelle zone C, D, E ed F).

La detrazione è del 90% del totale delle spese documentate sostenute nel 2020 e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Una cosa importante da tenere presente è che non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Tutti i contribuenti residenti e non residenti possono usufruire di tale agevolazione, a parte che non si possiedano esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Come usufruire dell’agevolazione bonus facciate

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere e detenere l’immobile in base a un titolo idoneo: possono esserne i proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sull’immobile oppure detenere l’immobile in base a regolare contratto di locazione.

Alla detrazione sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore dell’immobile e i conviventi di fatto, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi.

Non spetta invece a quel familiare del possessore o del detentore quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione perché locati o concessi in comodato o su quelli che non appartengono all’ambito privatistico, come gli immobili strumentali all’attività di impresa, arte o professione.


INTERVENTI INTERESSATI

  • Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;
  • Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata;
  • Interventi su balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura);
  • Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio (che sono influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio)
  • Altri interventi del decoro urbano su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni;
  • Superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni ma SOLO se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico,

spese detraibili

  • Acquisto materiali;
  • Progettazione e altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi ecc);
  • Installazione ponteggi;
  • Smaltimento materiali;
  • Iva;
  • Imposta di bollo;
  • diritti o altre tasse correlate.

Il pagamento deve essere regolato tramite bonifico bancario dal quale risultino le seguenti condizioni:

  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del beneficiario;
  • Numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

Ricordo che i titolari di reddito di impresa non sono tenuti al pagamento con bonifico.

Questo perché basta la registrazione in contabilità della spesa che però deve essere effettivamente sostenuta.

Quali documenti conservare?

Sono da conservare le fatture inerenti ai lavori svolti, le ricevute dei bonifici, le abilitazioni amministrative richieste o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori, e tutti quei documenti relativi ai lavori svolti.

Se gli interventi sono anche di efficienza energetica va conservata l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (APE).

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